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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA |
I Viaggi presentati sul nostro sito (la cui validità viene evidenziata nei singoli programmi o nelle pagine di riferimento) sono realizzati da AIRMAR VIAGGI & TURISMO, titolare della licenza n°1 rilasciata dalla Regione Sardegna e sono coperti, per la responsabilità Civile nei confronti dei Clienti, ai sensi delle leggi vigenti da assicurazione stipulata con la ASSIMOCO con polizza n°1441400505340.
Garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Codice Turismo: Airmar srl, ha stipulato con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A. la Filo Diretto Protection NR6006001612/A, la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all'art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/201, ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'Agenzia di Viaggi o del Tour Operator. Destinata sia a coloro che hanno acquistato un Pacchetto Turistico organizzato, sia a coloro che hanno prenotato un viaggio in agenzia. Airmar Viaggi, è sempre molto attenta alle esigenze dei propri ospiti e a garantire la massima sicurezza in ogni viaggio. Di seguito puoi scaricare il documento ufficiale di polizza:
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; p) ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- Organizzazione tecnica: Airmar s.r.l. - sede legale : Via Tola, 2/A – 09128 Cagliari
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggio categoria A n. 1 emessa dalla Regione Sardegna del 11/01/1989
- Copertura assicurativa RC ASSIMOCO con polizza n°1441400505340 con massimali previsti dalla legge
- Garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Codice Turismo: Airmar srl, ha stipulato con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A. la Filo Diretto Protection NR6006001612/A, la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all'art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/201, ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'Agenzia di Viaggi o del Tour Operator. Destinata sia a coloro che hanno acquistato un Pacchetto Turistico organizzato, sia a coloro che hanno prenotato un viaggio in agenzia. Airmar Viaggi, è sempre molto attenta alle esigenze dei propri ospiti e a garantire la massima sicurezza in ogni viaggio. Di seguito puoi scaricare il documento ufficiale di polizza:
7. PAGAMENTI 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. In questi casi la caparra non é rimborsabile e verranno addebitate le penali di recesso indicate nelle Condizioni Generali di prenotazione. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica;
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso;
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6;
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo;
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; b) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere, l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio;
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare;
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – la quota di iscrizione, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella misura qui indicata: • 25% della quota per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; • 50% della quota per annullamenti da 30 a 15 giorni lavorativi prima della partenza; • nessun rimborso dopo tale termine. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale penalità, è sempre da escludere il giorno della partenza. Per
tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio. Nota Bene: Tutti i Tour di gruppo nel Nord Europa (Islanda, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Regno Unito) prevedono una penale del 25% della quota per annullamenti dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; dopo tale termine la penale diventa del 100%. I biglietti aerei emessi con tariffe speciali non sono mai rimborsabili. Alcuni viaggi su misura, adattati alla volontà ed alle esigenze del turista, vengono costruiti utilizzando servizi non rimborsabili e/o soggetti a penali in percentuale più elevata rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo. Prima della conferma del viaggio quanto sopra verrà esplicitamente comunicato al viaggiatore. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo
prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile con quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo sia inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. Nell eventualità si debba effettuare una variazione su un volo Ryanair, il viaggiatore potrebbe dover effettuare una procedura di riconoscimento che richiede il vettore (maggiori informazioni sul sito della compagnia alla pagina https://help.ryanair.com/hc/it/articles/12893493549329-Come-posso-verificare-la-mia-prenotazione-).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/articolo/191/
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19. ASSICURAZIONI
In caso di mancata sottoscrizione di un’adeguata assicurazione, il viaggiatore accetta di intraprendere il viaggio interamente a proprio rischio e pericolo. In particolare, in assenza di idonea copertura assicurativa, il viaggiatore riconosce e accetta che eventuali costi derivanti da annullamenti, ritardi, problemi di salute, perdita di bagagli o altri inconvenienti saranno a suo carico e non potranno essere rimborsati in alcun modo dall'organizzatore del viaggio.
Per evitare di esporsi a tali inconvenienti, consigliamo vivamente di stipulare, al momento della prenotazione, polizze specifiche che coprano le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o dalle malattie e che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. Attualmente, esistono anche garanzie che coprono i casi di positività al COVID-19 e la conseguente quarantena.
Potrete chiedere assistenza in merito all'organizzatore, al venditore o direttamente alla vostra compagnia di assicurazione di fiducia.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. Poiché le assicurazioni coprono soltanto i passeggeri residenti in Italia, i non residenti dovranno munirsi di adeguata copertura presso la loro compagnia di riferimento.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE – (EX ART. 50 CODICE TURISMO)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Airmar srl, ha stipulato con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.P.A. la Filo Diretto Protection NR6006001612/A, la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all'art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/201, ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'Agenzia di Viaggi o del Tour Operator. Destinata sia a coloro che hanno acquistato un Pacchetto Turistico organizzato, sia a coloro che hanno prenotato un viaggio in agenzia. Airmar Viaggi, è sempre molto attenta alle esigenze dei propri ospiti e a garantire la massima sicurezza in ogni viaggio. Di seguito puoi scaricare il documento ufficiale di polizza: Scarica l'informativa in pdf
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art.5). 23. INFORMAZIONI IMPORTANTI: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO IDONEI Prima dell'adesione, l'organizzatore del viaggio comunicherà sempre al passeggero i documenti necessari per l'espatrio verso il paese di destinazione. Tuttavia, è responsabilità esclusiva del passeggero assicurarsi che tali documenti siano validi, in buono stato e conformi ai requisiti specifici del paese di arrivo. Eventuali problematiche derivanti dall’uso di documenti non conformi o inidonei, inclusi respingimenti alla frontiera o sanzioni, saranno interamente a carico del passeggero. Per garantire l’idoneità dei propri documenti di viaggio e per conoscere eventuali aggiornamenti su restrizioni o requisiti specifici, raccomandiamo inoltre di consultare regolarmente fonti ufficiali, come il sito del Ministero degli Esteri italiano Viaggiare Sicuri, il sito dell’Ambasciata del paese di destinazione e, ove disponibile, il sito dell'ente del turismo locale. L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto di tali obblighi da parte del passeggero. 24. INFORMAZIONI IMPORTANTI: VIAGGI DI GRUPPO Salvo diverse indicazioni, tutti i viaggi saranno effetuati al raggiungimento di dieci adesioni. I viaggi di gruppo non sono adatti a persone con mobilità limitata o ridotta ed in generale a chi, per via di qualche problema di salute, possa avere qualche difficoltà nello svolgere l'itinerario. Eventuali intolleranze o allergie alimentari vanno sempre indicate al momento della prenotazione. Non sono ammessi animali domestici. Occupazione e rilascio delle camere. Secondo le normative internazionali, le camere prenotate potranno essere occupate a partire dal primo pomeriggio del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro la fine della mattinata del giorno di partenza. Tuttavia, su richiesta, e in base alla disponibilità della struttura, sarà possibile ottenere l'accesso anticipato alla camera o un prolungamento del soggiorno oltre gli orari indicati. Si consiglia di contattare la reception per verificare eventuali disponibilità e condizioni aggiuntive. La configurazione dei letti in una stanza non può essere mai garantita: in una camera doppia non possiamo assicurare di avere due letti singoli o un matrimoniale. Le camere triple hanno spazi ridotti e sono spesso formate da un letto doppio con un lettino aggiunto, più raramente e solo in alcune località da tre letti singoli; per evitare disguidi, vi suggeriamo di prenotare sempre due camere separate, una doppia ed una singola. In ogni caso provvederemo a segnalare le preferenze dei passeggeri ai nostri referenti in loco e faremo il possibile per provare a soddisfare le richieste. In Canada e negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella europea. Nell’organizzazione di un viaggio è fondamentale conoscere questa differenza, anche nell’ottica dell’economia del viaggio stesso. Le camere doppie possono essere a uno o due letti con due tipologie: “king size”, decisamente fornite di letti enormi, e “queen size”, più diffusi e della dimensione leggermente maggiore di una piazza e mezza. Le camere triple o quadruple non hanno mai 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie. Le stesse, possono offrire dei “family plan” , ovvero piani tariffari agevolati basati sulla condivisione dei letti già presenti da parte dei ragazzi di età inferiore ai 12 anni (o in alcuni casi fino a 16 anni) con i genitori. In teoria questo significa che alla famiglia potrebbe essere assegnata una camera con un solo letto. Per questo va ricordato che nelle grandi città alcuni alberghi potrebbero avere camere piccole e quindi la formula “family plan” potrebbe creare scomodità dovuta appunto allo spazio. Nella maggior parte dei casi gli alberghi assegnano una camera con 2 letti, ma questo non può mai essere garantito a priori. Tutte le escursioni facoltative che possono eventualmente essere effettuate in un Tour non sono mai garantite, vengono gestite dal personale delle agenzia locali e sono effettuate in base alle disponibilità residue ed al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; talvolta possono essere prenotate e pagate sul posto, mentre in altri casi devono essere richieste prima di partire dall'Italia. Ad ogni modo, nel caso in cui vogliate farne qualcuna, dovrete necessariamente segnalarlo al momento della prenotazione. 25. PRENOTAZIONI CON VOLI RYANAIR Come parte del servizio che offriamo, di solito pensiamo noi al check-in dei voli Ryanair che il viaggiatore ci ha incaricato di prenotare. Tuttavia il vettore ora richiede ad alcuni passeggeri di verificare la loro identità prima di poter effettuare il check-in. Noi cerchiamo sempre di eliminare tutti i pensieri associati ad un viaggio in aereo gestendo tutti gli aspetti della prenotazione, compreso il completamento del check-in per conto del viaggiatore. Purtroppo Ryanair ha introdotto un nuovo passaggio in eccesso, richiedendo ad alcuni clienti di completare la verifica. Se la prenotazione viene selezionata, Ryanair potrebbe chiedere di verificare la propria identità seguendo le indicazioni pubblicate sul loro sito alla pagina https://help.ryanair.com/hc/it/articles/12893493549329-Come-posso-verificare-la-mia-prenotazione- Ryanair richiede solo ad alcuni passeggeri di completare il processo di verifica e comunicheremo subito queste informazioni ai turisti interessati, fornendo assistenza lungo il processo. Se la verifica non viene effettuata in anticipo, il viaggiatore dovrà effettuarla in aeroporto e per farlo Ryanair potrebbe addebitare una commissione non rimborsabile di 55 €. Ecco perché è importante completare il processo di verifica se la prenotazione lo richiede. Chiaramente quando possibile proporremo compagnie aeree alternative, ma la Ryanair gestisce in regime di monopolio (o quasi) tantissime tratte e quindi è praticamente impossibile non viaggiare con loro. A causa di queste procedure, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per pratiche commerciali scorrette e per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente nei confronti della Ryanair https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2023/9/A568 Ci spiace per eventuali disagi che i viaggiatori potrebbero subire, chiaramente non dipendenti dalla nostra volontà e di cui non possiamo essere ritenuti responsabili. 26. SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO Come segno di apprezzamento per aver scelto uno dei nostri viaggi organizzati, invieremo gratuitamente un kit di benvenuto per ogni camera prenotata contenente zaini o tracolline, guide turistiche e gadget. Quasi tutte le spedizioni vengono recapitate puntualmente e senza intoppi, ma riteniamo importante informare che raramente possono verificarsi degli inconvenienti durante questo processo (come ad esempio smarrimenti o errori nella consegna da parte del corriere). Purtroppo in questi casi non saremo in grado di riprogrammare una nuova spedizione, ma assicuriamo che biglietti e documenti verranno inviati anche in formato elettronico via email una decina di giorni prima della partenza, garantendo pieno accesso a tutte le informazioni necessarie per effettuare il viaggio. 27. INFORMAZIONI IMPORTANTI: VIAGGIARE AI TEMPI DEL COVID Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente) per l’ingresso o il rientro in Italia.
Per quel che riguarda i viaggi all'estero, in generale tutti i Paesi stanno semplificando le norme di ingresso. Tuttavia le norme cambiano
per ogni Stato, anche di frequente, quindi invitiamo a consultare sempre i siti ufficiali degli Enti del Turismo, delle Ambasciate e del Ministero degli Affari Esteri https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio per verificare informazioni dettagliate ed aggiornate.
Vi preghiamo inoltre di prendere sempre visione delle misure sanitarie esistenti, anche in relazione ai provvedimenti e misure anti COVID in atto, consultando i siti istituzionali del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/ – sezione “Covid 19 – informazione per i viaggiatori”) e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12).
Il nostro obiettivo principale è far trascorrere ai nostri ospiti un piacevole soggiorno ed una vacanza serena.
Faremo sempre il possibile per rispettare il programma di viaggio stabilito in fase di prenotazione, ma visto il periodo assolutamente unico che stiamo attraversando potrebbero esserci delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
Ad esempio, se qualche attrazione presente negli itinerari dei Tour non si potesse visitare per motivi sanitari, logistici o semplicemente organizzativi, provvederemo a sostituire la visita o dedicheremo più tempo alle altre previste.
E più in generale, se a causa di qualche imprevisto, fossimo costretti ad apportare qualche modifica rispetto a quanto previsto inizialmente, ci scusiamo fin d’ora e vi chiediamo un po' di pazienza.
MODULO INFORMATIVO STANDARD PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
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